venerdì 13 aprile 2018

Mutuo in franchi svizzeri - abusive le clausole dannose per i consumatori

L'Unione Europea, ancora una volta, si esprime in favore dei consumatori, obbligando gli operatori professionali (una banca nel caso di specie) ad agire sempre con trasparenza nei confronti dei consumatori.

Nel caso di specie, due cittadini rumeni si sono rivolti al giudice europeo per chiedere una interpretazione delle norme europee, ed in particolare il possibile carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo contratto in franchi svizzeri con la banca e che obbligavano l'istituto di credito solo genericamente alla comunicazione di possibili fluttuazioni del divisa straniera.

Nel caso di specie, il contratto di credito era stipulato dai cittadini rumeni in franchi svizzeri, e finalizzato all'acquisto di immobili o, da come si legge dalla sentenza, per il rifinanziamento del credito.

I ricorrenti hanno contestato alla banca, ben consapevole della possibile fluttuazione del franco svizzero, di aver celato tale informazione ai clienti, non prevedendo l'eventuale maggiore costo che sarebbe potuto gravare sui consumatori.

Ricordiamo che l'intermediario bancario deve sempre agire con diligenza, correttzza e trasparenza, evidenziando al contrante debole (il cliente) tutti i rischi connessi all'operazione bancaria e quindi, nel caso di specie, la fluttuazione di cambio.

I Ricorrenti, peraltro, hanno considerato abusive, e quindi inefficaci, le clausole del contratto bancario che prevedevano (e prevedono) il rimborso dei crediti in franchi svizzeri, in quanto di fatto addossavano l'intero rischio di cambio sul richiedente il finanziamento, ossia il consumatore.

La Corte europea, coinvolta dal giudice rumeno, ha affermato il principio secondo il quale l'istituto finanziario che concede un mutuo/finanziamento/credito al consumatore è tenuto a fornire alla controparte tutte le informazioni rilevanti relative al contratto, tenendo una condotta trasparente.

Nel caso di mutuo in valuta estera, la banca deve fornire al mutuatario/consumatore, al momento della conclusione del contratto,  tutte le informazioni idonee per consentirgli una decisione consapevole e completa che consideri tutte le conseguenze economiche di una clausola sui propri obblighi finanziari.

La Corte chiarisce, in particolare che

"Ne deriva, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 78, 80 e 82 delle sue conclusioni, che la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto di cui trattasi, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull’ulteriore esecuzione del contratto in questione, in quanto una clausola contrattuale può essere portatrice di uno squilibrio tra le parti che si manifesta solo durante l’esecuzione di quest’ultimo.

55      Nel caso di specie, emerge dalla decisione di rinvio che la clausola oggetto del procedimento principale, inserita in contratti di mutuo espressi in una valuta estera, prevede che le rate mensili di restituzione del mutuo debbano essere effettuate nella medesima valuta. Una clausola simile, in caso di svalutazione della moneta nazionale rispetto a suddetta valuta, fa dunque pesare il rischio di cambio sul consumatore.


56      A tal proposito, spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia principale e tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista, nel caso di specie la banca, riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.


57      Infatti, per chiarire se una clausola come quella oggetto del procedimento principale determini, malgrado il requisito della buona fede, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell’ambito di un negoziato individuale (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, punti 68 e 69).


58      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto in questione, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull’ulteriore esecuzione di detto contratto. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia oggetto del procedimento principale e tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista, nel caso di specie la banca, riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, la sussistenza di un eventuale squilibrio ai sensi di tale disposizione." 

La posizione assunta dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea apre nuove strade per coloro che sono rimasti colpiti dai contratti di mutuo in franchi svizzeri.

Qui di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia.
Mutuo in valuta estera: la banca deve agire sempre in modo "trasparente" by Consumatore Informato on Scribd

Nessun commento:

Posta un commento

Trasforma questo post