lunedì 16 aprile 2018

Cambiale: cos'è e cosa succede se non la pago

Nonostante l’evoluzione dei mezzi di pagamento, abbiamo potuto riscontrare che la cambiale è una modalità ancora utilizzata dai consumatori, molto spesso costretti a firmare alcuni effetti ai venditori per poter acquistare un bene/servizio.

Abbiamo ritenuto importante, quindi, dedicare un piccolo spazio del blog a questo mezzo di pagamento, spiegando sia la natura della cambiale, ma anche i possibili effetti collegati alla girata e le conseguenze nel caso di mancato pagamento, ossia la potenziale segnalazione del ritardo con il protesto.

1. NATURA E STRUTTURA DELLA CAMBIALE DELLA GIRATA
Pare utile fornire un breve inquadramento sulla struttura e sulla natura delle cambiali, prima di affrontare il fenomeno della girata.


Anzitutto, che cos’è una cambiale?
Quest’ultima è un titolo di credito formale che attribuisce al possessore il diritto ad ottenere il pagamento della somma di denaro indicata sopra il documento, e nel tempo e nel luogo eventualmente previsti dal medesimo, da parte di chi ha predisposto il titolo (detto “emittente”: nella maggior parte dei casi questi è il debitore) al creditore cambiario ovvero a quel soggetto attualmente portatore del titolo (detto altresì “traente”).

Si tratta dunque di un titolo formale che incorpora nel documento il diritto: è giocoforza, pertanto, che la legge ne regoli con dettaglio i requisiti di forma.

In tal senso, la “legge cambiaria” (Regio Decreto 1669 del 1933), agli artt. 1 e 100, indica i necessari requisiti di forma che il titolo assume per essere una cambiale vera e propria (a pena di “invalidità della cambiale”; v. art. 13 legge cambiaria), e non qualcos’altro, come ad esempio un semplice “riconoscimento di debito” o una “attestazione di credito”; detti requisiti ricalcano, se vogliamo, la definizione sopra elaborata e sono i seguenti:

1) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario);
4) l'indicazione della scadenza;
5) l'indicazione del luogo di pagamento;
6) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
7) l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

Dalla suddetta definizione, si ricava altresì che esistono due tipi di cambiali, quanto a struttura:

(1) il vaglia cambiario (o “pagherò” cambiario): è l’effetto cambiario con la struttura più elementare, poiché coinvolge, escludendo i giratari, sempre e soltanto due soggetti: l’autore e sottoscrittore del titolo (detto emittente), in genere il debitore, ed il possessore del titolo, in genere il creditore. Quest’ultimo ha il diritto di farsi pagare dall’emittente nell’eventuale data scadenza della cambiale e presso il luogo indicato nel titolo. Si può dire che il vaglia cambiario realizza lo scopo diretto degli effetti cambiari: quello di “rimandare” il pagamento di una somma di denaro.
 
(2) la cambiale tratta: questo titolo di credito coinvolge, in genere, tre soggetti: chi ha predisposto e sottoscritto il titolo (detto traente, in genere il creditore) dà ordine ad una persona che firma per accettazione (il trattario, nella maggior parte dei casi il debitore del traente), di pagare una determinata somma di denaro, senza condizioni, ad un terzo (detto il beneficiario o primo prenditore).


Quest’ultima figura confluisce, per certi aspetti, nello schema della c.d. delegazione di pagamento, con la quale un soggetto (detto delegante), debitore di un altro soggetto (detto delegatario), ordina ad un terzo, di solito suo debitore (detto delegato), di pagare al suo creditore.

La girata
Veniamo, ora, alla girata, praticabile con ambedue le tipologie di cambiale. 

Con essa si realizza una delle funzioni più comuni ed importanti dei titoli di credito, ossia la circolazione del credito incorporato nel titolo (v. artt. 2008 e ss. c.c.): vale a dire che il documento, e con esso il  credito “cartolarizzato”, si trasferisce dal primo possessore del titolo (girante) alla persona individuata dal girante (giratario), e che il debitore cartolare è tenuto ad effettuare il pagamento nelle mani del giratario (beneficiario) all’eventuale data di scadenza del titolo.

La girata si dice piena soltanto quando il girante, a tergo della cambiale, indica chi è il giratario (con espressioni del tipo “per me pagate al sig. Caio”) e sottoscrive la girata: in tal caso, il debitore cartolare è tenuto al pagamento alla data di scadenza nelle mani del giratario; diversamente, la girata si dice “in bianco” (e ricorrono espressioni del tipo “per me pagate a …….”) : in questo caso, l’art. 2011 c.c. e 18 della legge cambiaria consentono al possessore del titolo diverse cose, come mettere il proprio nome o quello di un’altra persona sulla cambiale, girare la cambiale ad un’altra persona in bianco etc. In questo modo si realizza la circolazione del credito, presidiata tramite le azioni dirette e di regresso previste dalla legge cambiaria, che ci limitiamo a menzionare.

In definitiva, due sono le funzioni tipiche della girata:

(A) quella di trasferimento della proprietà del titolo dal girante al debitore e, così, di circolazione del credito in forma semplificata e più immediata;

(B) quella di garanzia, poiché il girante, se la cambiale reca la dicitura “all’ordine di” è responsabile in solido ed in via di regresso con l’immediato giratario, ove la cambiale non sia adempiuta. Se, invece, il girante indichi la dicitura “non all’ordine”, allora è suscettibile di responsabilità in solido con tutti i successivi possessori della cambiale, ed in via di regresso.

2. COSA SUCCEDE SE NON PAGO LA CAMBIALE? PIGNORAMENTO & PROTESTO
La cambiale, come esposto in precedenza, rientra nella categoria più ampia dei titoli di credito, disciplinati in generale agli artt. 1992 e ss. ed è soggetto ad un termine, nel senso che il pagamento dell’effetto cambiario deve avvenire entro la data indicata al suo interno.

Cosa succede se non pago la cambiale
Nel caso in cui il debitore non paghi la cambiale, l’omesso adempimento viene accertato e annotato dal notaio o da un Ufficiale Giudiziario, il quale dietro richiesta del creditore l'avvenuta presentazione del titolo in tempo utile e il conseguente rifiuto di pagare.

Il notaio che abbia ricevuto gli effetti cambiari dal creditore, provvede ad inviare una comunicazione scritta al debitore invitandolo a pagare immediatamente la cambiale.

Se invece il creditore consegna il titolo all’ufficiale giudiziario, quest’ultimo si reca dal debitore chiedendo il pagamento della cambiale.

Nel caso di rifiuto da parte di quest’ultimo, l’ufficiale giudiziario verbalizza il rifiuto nel titolo e si procede con la fase esecutiva della cambiale.

Gli effetti che produce la cambiale rimasta inadempiuta sono sostanzialmente due:

1. comporta la levata di protesto, con iscrizione del nominativo del debitore nel Pubblico Registro dei Protesti

2. concede al creditore il diritto ad ottenere con una esecuzione forzata il riconoscimento del proprio credito (pignoramento)

- Protesto
Una volta accertato il mancato pagamento del titolo da parte del debitore, il nominativo della persona che non ha dato spontaneo adempimento al pagamento della viene pubblicato nel bollettino dei protesti tenuto presso la Camera di Commercio.

La richiesta di iscrizione presso il registro è fatta a cura del notaio o ufficiale giudiziario che ha levato il protesto e che, con tale atto, segnala il debitore quale cattivo pagatore: si tratta di una forma di pubblicità estremamente grave e che può comportare gravi conseguenze per il debitore (ad esempio, viene escluso dall’accesso al credito bancario).

- Pignoramento
La fase successiva per il creditore è quella del recupero forzato del credito, ed avviene attraverso la notifica al debitore del precetto, un atto con il quale diffida formalmente quest’ultimo al pagamento entro 10 giorni.

Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento, il creditore deve avviare l’azione esecutiva entro 90 giorni successivi dalla notifica del precetto, attraverso il pignoramento dei beni della controparte.

L’azione esecutiva, fondata sulla natura esecutiva della cambiale deve essere avviata entro tre anni. Decorso tale termine, la cambiale perde quel carattere di esecutività, pur rimanendo come prova scritta del credito, consentendo al creditore di agire con la forma del decreto ingiuntivo.

3. POSSO CANCELLARE LA CAMBIALE PROTESTATA?
La cambiale protestata può essere cancellata, in primo luogo, con il pagamento da parte del debitore, il quale dovrà recarsi presso la Camera di Commercio e chiedere la cancellazione, dando formale comunicazione dell’intervenuto pagamento: usualmente, la cancellazione deve avvenire nei giorni successivi ad opera della Camera di Commercio.


Nel caso in cui la cambiale preveda delle invalidità formali, il debitore può contestare la nullità dell’effetto bancario e chiederne la cancellazione dal Registro dei protesti presso la Camera di Commercio attraverso l’azione giudiziaria.


Inoltre, se la cambiale ha ad oggetto un rapporto giuridico riconosciuto successivamente non valido, oppure rimasto inadempiuto, il debitore può agire verso il creditore e chiedere che, accertata la invalidità del contratto o la sua risoluzione, sia restituito l’effetto cambiario o comunque si proceda alla cancellazione dell’eventuale protesto.


E se la cambiale è stata intenzionalmente girata ad un terzo per sottrarla all’eventuale richiesta del debitore?


Sul punto, si osserva che il terzo a cui viene girata la cambiale può essere bloccato, solo nel caso in cui sia dimostrata la sua malafede (accordo con il creditore) per evitare ogni pretesa restitutoria da parte del debitore.


Occorre osservare, per quel che qui rileva, che l’art. 1993, comma 2, c.c. stabilisce attribuisce al debitore la possibilità di “opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali coi precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo”. La predetta norma prevede, quindi, la c.d. exceptio doli che consente al debitore di opporre al possessore del titolo anche le eccezioni fondate sui rapporti coi precedenti possessori, purché nell’acquisto del titolo, appunto, “il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo”.  Tale formula normativa costituisce una deroga al principio di astrattezza ed autonomia ed è leggermente diversa da quella cambiaria, disciplinata dagli artt. 21 e 65 l.c.: spicca il riferimento alla c.d. “intenzionalità di danno”.


Giova, a questo punto, evidenziare che detta eccezione è un correttivo per “bloccare” quei comportamenti iniqui che servono a distrarre la cambiale dalla finalità tipica di circolazione che il legislatore le ha assegnato, ossia evitare le girate di comodo con le quali il venditore, dopo aver ottenuto le cambiali attraverso un contratto nullo e/o inefficace o magari rimasto inadempiuto, gira gli effetti al terzo per evitare la richiesta di restituzione da parte del debitore.

In questo caso, il debitore potrà sottrarsi dal pagamento delle cambiali in possesso del terzo solo se riesce a dimostrare la c.d. “intenzionalità di danno” richiede la prova da parte dell’obbligato cambiario di un vero e proprio accordo fraudolento ovvero della semplice mala fede del giratario.

La giurisprudenza quasi costante pare assegnare all’elemento psicologico in esame un significato intermedio che esclude sia la mala fede semplice, che un vero e proprio intento collusivo che renderebbe, nella pratica, quasi inapplicabile la norma. L’interpretazione che viene normalmente fornita considera l’atteggiamento di quel girante che, per ottenere un vantaggio personale oppure per agevolare il girante, abbia operato nella piena consapevolezza di arrecare col proprio comportamento un danno al debitore, privandolo di quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante con la conoscenza del danno che il debitore avrebbe avuto. (v. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 22/06/2001,  n. 8590; Cassazione civile, sez. I, 14/07/1997,  n. 6350; Cass. n. 4811 del 20 settembre 1984, Cass. 4 dicembre 1981).

La prova dell'intento di danneggiare il debitore può avvenire anche tramite presunzioni, vale a dire attraverso elementi indiziari che dimostrino la finalità pregiudizievole del trasferimento del titolo. Il riferimento è all'art. 2729 c.c., per cui le presunzioni semplici devono essere chiare, precise e concordanti. In altre parole, si dovrà rilevare in giudizio almeno due indizi sui quali poter fondare il convincimento della circolazione fraudolenta del titolo.

Un primo ed essenziale indizio è indubbiamente rappresentato dalla conoscenza dei fatti che danno origine alle eccezioni extracartolari. Dalla conoscenza dei fatti non discende, tuttavia, in via automatica l'intenzione o la volontà di arrecare nocumento, sicché si dovrà arrivare, attraverso altre presunzioni, all'accertamento dell'intenzionalità dell'agire.

Dovrà pertanto essere anzitutto dimostrata la prevedibilità dell’invalidità del rapporto fondamentale per cui è stata emessa la cambiale, e quindi l'opponibilità di un'eccezione di nullità da parte dell'emittente al fine di rifiutarne il pagamento.

Ciò si potrà anche desumere dalle circostanze o dalle condizioni a cui il titolo viene trasferito (ad esempio, ad un valore inferiore rispetto a quello di "facciata"), che inducano a presumere la volontà del girante di disfarsi del titolo per paralizzare il debitore.

La prova di queste circostanze può consentire al debitore di poter chiedere la restituzione degli effetti bancari in possesso del terzo, o comunque la cancellazione del nominativo dal Registro dei Protesti.

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