giovedì 9 marzo 2017

La banca non indica il tasso di interesse nel contratto? Non si pagano gli interessi

La Corte di giustizia dell'unione europea è intervenuta, ancora di recente, in materia di contratti bancari riaffermando un interessante principio secondo il quale l'intermediario bancario  che conclude un contratto di credito al consumo (finanziamento) con il cliente deve indicare in modo preciso tutte le principali condizioni contrattuali, a pena di nullità.

L'intervento della corte si è reso necessario a seguito di rinvio pregiudiziale operato dal giudice slovacco in una controversia tra una banca e una cliente, la quale lamentava la carenza di informazioni nel suo contratto bancario ed in particolare l'omessa indicazione del TAEG.

Il giudice nazionale ha investito la questione la Corte di giustizia chiedendo se:
1. ai fini  della validità del contratto sia necessario che le condizioni generali applicate dalla banca siano specificamente sottoscritte dal cliente;
2. l'omessa indicazione del TAEG nel contratto, ammessa dalla normativa nazionale, sia compatibile con le norme europee (in particolare la Direttiva 2008/48/CE).

Sul primo quesito, la Corte ha negato l'obbligatorietà di inserire le condizioni contrattuali nel modello contrattuale messo a disposizione della firma del cliente, salvo però garantire a quest'ultimo la possibilità di poter visionare tutte le clausole applicabili  al rapporto su supporto cartaceo o comunque altro supporto durevole, da consegnare prima della firma del contratto.

In merito alla seconda questione, ossia la necessità che il consumatore sia messo nella condizione di poter conoscere le più rilevanti norme contrattuali del credito al consumo, e la conseguente validità del contratto privo di queste informazioni.

La Corte, affrontando la questione sotto il profilo della compatibilità della normativa slovacca rispetto alle norme comunitarie, ha affermato il principio secondo il quale il modello contrattuale deve contenere tutte le informazioni necessarie al cliente per poter comprendere e valutare gli effetti derivanti dalla firma del contratto, come ad esempio le spese per l'istruttoria, il numero delle rate e l'importo della singola  rata, il TAEG, le spese notarili, le garanzie etc.

La carenza di queste informazioni, od anche la loro genericità, comportano la carenza di informazioni, con conseguente nullità parziale del contratto, ed in particolare se questa carenza riguarda il tasso d'interesse, il cliente potrà non pagare gli interessi.

Qui la sentenza.

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