venerdì 12 agosto 2016

Niente di buono dal decreto banche

Non potevamo aspettarci buone notizie dal recente D.L. 59/2016 (convertito con la legge n. 119/2016) con il quale sono state introdotte alcune novità che dovrebbero rendere più facile l'attività delle banche nei rapporti con i consumatori.

Vediamo alcune delle novità più rilevanti del provvedimento licenziato dal parlamento.

(1) Etruria e sorelle: rimborso per gli acquirenti di obbligazioni entro il 12 giugno 2014

Il D.L. n. 59/2016 ha voluto mettere chiarezza in merito alla vicenda Etruria, intervenendo in favore degli obbligazionisti titolari di titoli emessi dalle banche colpite dal bail in (vedi).

La norma stabilisce che coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate prima del 12 giugno 2014 possono ottenere il rimborso dell'80% del valore nominale dei titoli acquistati se rispettano questi due requisiti:

- il reddito è inferiore ad euro 35.000,00;
- il patrimonio immobiliare non supera 100.000,00.

(2) Etruria e sorelle: rimborso per gli acquirenti di obbligazioni dopo il 12 giugno 2014

Gli acquirenti di obbligazioni dopo il 12 giugno 2014 dovranno, invece, avviare il procedimento arbitrale per ottenere l'eventuale rimborso integrale o parziale dell'importo investito in obbligazioni emesse dalle banche insolventi.

L'arbitrato dovrebbe essere organizzato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), al quale potranno rivolgersi tutti gli obbligazionisti che si riterranno danneggiati dall'acquisto.

Gli investitori, però, dovranno offrire valida prova della violazione dei doveri di diligenza, trasparenza e correttezza da parte dell'intermediario nella fase di negoziazione del titolo secondo le regole stabilite in materia di intermediazione finanziaria.

(3) Patto Marciano - incredibile vantaggio per le banche?

Altra discussa novità introdotta con il D.L. n. 59/2016 (convertito con la L. 119/2016) riguarda il c.d. Patto Marciano, ossia la norma con la quale nel caso di inadempimento del debitore (impresa), il creditore (la banca) può procedere immediatamente all'esproprio del bene (l'immobile), salvo restituire alla controparte la differenza tra il valore del bene e il debito residuo.

La norma ha introdotto questo patto in favore della banca, la quale quando sottopone al mutuatario il contratto di mutuo per l'acquisto di un immobile, può prevedere una speciale  garanzia sull'immobile, sicché se il mutuatario non paga nove rate l'istituto di credito può entrare immediatamente nella proprietà del bene a garanzia.

Ora, la novità non è da poco, in quanto vengono create due strade per i creditori: quella normale di tutti i creditori che per ottenere soddisfazione del proprio credito dovranno seguire la via ordinaria; quella  della banca più rapida e snella che consentirà all'istituto di credito di agire direttamente verso l'immobile senza dover seguire la normale via, salvo versare al mutuatario la  differenza tra il valore del bene e il debito residuo.

Nel caso di inadempimento del debitore, l'istituto di credito può rivolgersi al tribunale del luogo ove si trova l'immobile, chiedere la nomina di un perito per la stima del bene oggetto di patto e procedere con l'acquisizione del bene, con pagamento del credito residuo al debitore.

(4) Pegno non possessorio - nuova forma di garanzia

Altra dubbia riforma riguarda il pegno non possessorio, una nuova forma di garanzia che dovrebbe consentire agli imprenditori di poter ottenere più facilmente il credito, ove il creditore ottiene una garanzia sul pagamento, ma i beni rimangono di proprietà del debitore richiedente.

La novità legislativa prevede che questa tipologia di debiti, che possono essere assunti dall'imprenditore per finanziare la propria attività produttiva, devono essere iscritti in un apposito registro, fornendo forme di pubblicità.

Nel caso di inadempimento dell'imprenditore, il creditore può procedere alla vendita o locazione del bene, comunicandogli la propria intenzione. La bontà di questa norma dovrà essere verificata sul campo, ossia alla prova del mercato.

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