martedì 2 agosto 2016

Mutuo convertibile Barclays? valido, ma non chiara la clausola di estinzione

Il Tribunale di Milano, chiamato a decidere la class action proposta da Altroconsumo per i mutui  svizzeri venduti da Barclyas, ha valutato la validità delle condizioni contrattuali predisposte dall'intermediario bancario, considerando pienemente legittimo il tasso di cambio franco/euro predisposto dalla banca.
Ricordiamo che Barclays è stata protagonista della vendita di mutui in euro indicizzati al franco svizzero (chl) e che, con l'abbandono da parte della Sivzera della soglia minima d cambio di 1,20 franchi per 1,00 euro, ha comportato un improvviso aggravio dei costi del finanziamento, in particolare dell'estinzione anticipata dal mutuo.

- Ma quali sono le peculiarità ed i rischi di questi mutui emessi da Barclays?

Come evidenziato nell'ordinanza del Tribunale di Milano, ma anche nella recente interpellanza parlamentare (vedi), la banca ha sollecitato la propria clientela all'acquisto di un particolare tipo di mutuo, a condizioni più favorevoli perché caratterizzato dal cambio franco svizzero/euro, più favorevole per i cittadini europei.

I  contratti di mutuo Barclays prevedono una clausola ove, nel caso di richiesta di estinzione anticipata del mutuo, l'importo residuo che deve essere versato dal cliente alla banca deve essere prima convertito in franchi svizzeri, al tasso convenzionale; successivamente, tale importo deve essere convertito in euro al cambio rilevato il giorno successivo. 

Tale conversione, nel caso di estinzione, avrebbe consentito al cliente di poter usufruire appieno del cambio favorevole tra franco svizzero ed euro.

Il problema si è posto nel momento in cui  tale cambio è "saltato", ossia la Svizzera ha abbandonato il sistema di cambio con l'euro, lasciando fluttuare la propria moneta.

L'effetto di tale scelta monetaria è quello di aggravare le rate versate periodicamente dal mutuatario e, nel caso in cui egli voglia estinguere il proprio mutuo, l'importo convertito è decisamente più elevato di quello prospettato al momento della conclusione del contratto.

In altri termini, il consumatore che sottoscrive questo tipo di contratto tra un certo vantaggio immediato e determinato derivante dal cambio favorevole, ma viene sottoposto ad un rischio futuro ed indeterminabile derivante dalla conversione tra franco svizzero ed euro.

- Questo contratto è nullo? no, ma la clausola di estinzione non è chiara (Tribunale di Milano)

Il Tribunale di Milano ha considerato pienamente valido questo tipo di contratto, non ravvisando alcun particolare difetto di questi mutui indicizzati.

Il giudice milanese, però, ha contestato la genericità ed oscurità terminologica della clausola di estinzione, nel senso che la spiegazione fornita al mutuatario che intenda esercitare il suo diritto di estinzione anticipata del mutuo è poco chiaro e trasparente.

Tale norma contrattuale, quindi, si pone in contrasto con l'art. 35 del Codice del Consumo, la quale prevede che "Nel caso di contratti di tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile".

Il Tribunale di Milano afferma, ed è questo l'aspetto più rilevante a nostro parere, che la chiarezza della clausola può comportare la nullità parziale del contratto, o comunque consentire al cliente di poter arrivare all'estinzione del contratto in modo più favorevole.

Qui la sentenza.


Mutuo Barclays franco/euro

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